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Chi siamo

Il Progetto

Il progetto Pollicini Verdi Agriludoterra

Pollicini Verdi è un progetto pedagogico ed educativo che riunisce persone che hanno un profondo contatto con il mondo dell’educazione e del territorio.

La nostra è una realtà d'esperienza pluridecennale in terra del Salento, destinata alle comunità dei bambini e delle bambine, per educare al rispetto e in protezione della natura e degli animali, attraverso la conoscenza della biodiversità ed il recupero di saperi e sapori, memorie e materiali disponibili nel territorio,  per un “ritorno alla Terra” sostenibile.  

Questo percorso parte dall'attenzione all’educazione dei i bambini e la cura per l’ambiente, che si realizza insegnando, mediante l'osservazione e l'esperienza diretta, a rispettare l’ambiente e a meravigliarsi della sua generosità, aiutando - nel presente - gli uomini e le donne del futuro di diventare custodi consapevoli e attenti.

Attraverso il progetto AgriLudoterra, le Agribiblioteche, i laboratori, la creazione degli orti naturali didattici e scolastici, i percorsi di informazione e gli eventi di aggregazione, gli eventi di promozione di azioni volte allo sviluppo sostenibile e alla tutela della Cultura dell’Infanzia, Pollicini Verdi è presente sul territorio come realtà educativa consolidata e promuove concretamente azioni di cambiamento.

Seguendo i principi della biodiversità, della sinergia e della sostenibilità anche in educazione, l’Associazione Pollicini Verdi Agriludoterra si fa portavoce dell’attualizzazione di una memoria del passato attraverso un progetto per il futuro, con azioni dirette al cambiamento - attraverso la pratica educativa e la riflessione pedagogica – promuovendo spazi e creando luoghi del fare insieme con cura con un pensiero volto alla qualità della relazione educativa.

L’Associazione Pollicini Verdi Agriludoterra è presente nel Forum Regionale e Nazionale di Agricoltura Sociale per il terzo settore, per promuovere il fare educazione di qualità nella ruralità del Salento.

Ha ideato progetto “Seeds Savers Kids” che si occupa di favorire la creazione delle Banche dei Semi dei ragazzi e ragazze per la tutela la biodiversità regionale.

Con il progetto “AgriBiblioTerra” per la lettura in età piccola nei contesti naturali e le rassegne “Vele Maestre Alberi Maestri” e “Una Carriola di Libri, dialoghi, letture e riflessioni sotto il Carrubo”, promuove la lettura e la cultura del libro e il contatto tra autori e lettori attraverso incontri, presentazioni e percorsi di formazione.

I nostri sono percorsi registrati e sono di proprietà intellettuale

Agriludoterra è marchio registrato

 

Pollicini Verdi Agriludoterra

Associazione di Promozione Sociale

CF 93137120759

Via Romagna, 73100 Lecce

Segreteria 3802065137

polliciniverdi.lecce@gmail.com

 

Iban IT30R0306967684510764094098

Banca Intesa Sanpaolo

Filiale per il Terzo Settore

 

Sito https://polliciniverdilecce.wixsite.com/polliciniverdilecce

 

Facebook: https://www.facebook.com/polliciniverdi.lecce/

 

Instagram https://www.instagram.com/pollicini_verdi_agriludoterra/

 

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pollicini-verdi-agriludoterra-aps-962b4b196/

 

Twitter https://twitter.com/PolliciniA

Prossimi Eventi
Dicembre

Sabato 21 dicembre

Una AgriLudoTerra in città

Festa d'inverno 2019

10:00 – 13:00

Apertura al pubblico della nuova sede dell'Associazione Pollicini Verdi AgriLudoTerra nel Parco Scolastico del IV Circolo Didattico "Sigismondo Castromediano" a Lecce.

 
 
venerdì  13 dicembre
Semina del Grano Antico
Direzione Didattica IV Circolo "Sigismondo Castromediano"
Via Cantobelli 1
ore 10.00
Nascita del Giardino dei Frutti Minori - trapianto degli alberi 

I laboratori itineranti e gli eventi che ci coinvolgono continuano tra Lecce e provincia. Seguici nella pagina degli eventi 

Lo statuto

Lecce, 29 settembre 2016

 

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  “POLLICINI VERDI AGRILUDOTERRA APS”

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

Art. 1. E’ costituita con sede legale in Lecce alla via Alberto Sordi, n. 10.

L’associazione di promozione sociale denominata “POLLICINI VERDI AGRILUDOTERRA APS”

ai sensi della Legge 383/2000 e  successive modifiche e nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

L’organizzazione si riserva la possibilità di costituire proprie sedi distaccate ovunque lo ritenga

 necessario, in Italia ed all’estero, per il raggiungimento dei propri fini statutari.

Art. 2. L’Associazione “POLLICINI VERDI AGRILUDOTERRA APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di  lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

TITOLO II – FINALITA’ E ATTIVITA’

Art. 3. L’Associazione non ha scopo di lucro e mira a promuovere  la comunicazione, la sensibilizzazione, la formazione e l’educazione, nel suddetto territorio, nell'ottica di  sviluppare una cultura ed una conoscenza ecologica relativa alle problematiche e  tematiche inerenti gli ambienti naturali ed antropici.

A tali scopi l’Associazione  si ispira liberamente ai concetti di sviluppo sostenibile e  biodiversità, comunicazione ecologica,  partecipazione attiva o riferibili a qualsiasi teoria,  metodologia o disciplina ritenute valide per il perseguimento delle finalità dell’Associazione  stessa.  L’Associazione si propone  di favorire il contatto e la collaborazione tra soggetti che possiedano conoscenze e competenze inerenti alle finalità perseguite dall’Associazione stessa, anche al fine di favorire occasioni ed opportunità di lavoro di giovani, associati e non.

Si propone quindi come fulcro di una rete di esperti ed esperienze nei campi di interesse dell’Associazione stessa, da collegare ed utilizzare nella realizzazione delle sue iniziative.

L’Associazione  ritiene che il perseguimento delle finalità suddette favoriscano uno sviluppo sostenibile del territorio  e un miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.

L’Associazione  ritiene inoltre che tali finalità possano favorire il recupero e l'attualizzazione di quell' identità culturale propria del territorio in cui si opera, nell'ottica di preservarne e  valorizzarne il suo ricco patrimonio naturale e culturale .

L’Associazione  ritiene che iniziative ed attività di educazione, formazione e informazione concorrano alla creazione di una coscienza consapevole e responsabile in vista della promozione e valorizzazione del territorio, in linea con i valori e i principi etici e morali in cui l’Associazione stessa si riconosce. A tal fine

Tutte le finalità istituzionali  verranno perseguite nel rispetto dei valori e dei diritti umani civili e sociali e nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti.

Art. 4. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3 l'Associazione svolge le seguenti attività istituzionali:

- sensibilizzazione, comunicazione, informazione, divulgazione, educazione e formazione sulle tematiche di interesse dell’Associazione;

- ricerca scientifica, ricerca didattico-pedagogico e socio - educativa, storica, artistica, antropologica e sociologica, finalizzata ad acquisire ed approfondire le conoscenze nei campi di interesse dell’Associazione;

- promozione, salvaguardia e la cura  della biodiversità del territorio di riferimento, volta allo sviluppo sostenibile;

- promozione, salvaguardia  e protezione dei beni culturali del territorio di riferimento;

- favorire ed incentivare il collegamento tra soggetti, strutture ed in genere risorse territoriali;

- promozione del territorio di riferimento dell’Associazione nel resto d’Italia ed in Paesi Esteri;

- gestione di strutture, aree e servizi - in proprio o in convenzione - destinate al conseguimento degli scopi sociali;

- sperimentazione di strumenti e metodi nell'ambito del cosiddetto “Rurale sociale” di cui alla Legge 141/2015 e leggi di settore, anche avviando servizi di  conciliazione per le famiglie che si presentino come opportunità per l’alleanza educativa tra scuola e famiglia in ambito rurale (esempio Agrinido o Agriscuola)

- consulenze tecnico-scientifiche;

- proposte di normative e regolamenti;

- promozione  del'attività di fruizione di aree di interesse naturalistico e culturale;

- realizzazione di attività tese ad un approccio responsabile e consapevole con ambienti naturali e siti di interesse storico-culturale

- elaborazione e gestione di progetti di natura sociale, culturale, didattica, ambientale anche in collaborazione con terzi;

- collaborazione con soggetti pubblici e privati con finalità analoghe a quelle dell’Associazione;

- promuovere e sostenere il contatto, l’aggregazione e la collaborazione tra soggetti interessati ai temi trattati dall’Associazione al fine di favorire la crescita culturale e professionale di associati e non;

- realizzazione di qualsiasi altra attività connessa ed affine al perseguimento delle finalità sociali.

 - Realizzazione di ogni ulteriore atto o operazione utile a favorire il conseguimento degli scopi associativi, ivi inclusa l’assunzione di partecipazioni in altre associazioni, enti o società aventi attività connessa o affine alla propria.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale, effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

TITOLO III – I SOCI

Art. 6. Possono diventare soci dell’Associazione le persone che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

Art. 7.  La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda d’iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato.

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art.9 bis. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  1. Fondatori; 2.        Volontari; 3.         Onorari.

  • Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo;

  • Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

  • Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: sono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur avendo tutti i diritti previsti per le altre categorie di soci.

Art. 10.  La qualità di socio si perde:

  1. per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario; d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti d’indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; ovvero quando, senza adeguata ragione, si mettano in condizione d’inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo; in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha trenta giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

TITOLO IV – GLI ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 12. Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci;

  2. Il Consiglio Direttivo;

  3. Il Presidente;

  4. Il Comitato Tecnico Scientifico;

  5. Il Collegio dei Probiviri;

  6. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

CAPO I – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile dell’anno successivo), per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea è convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o  quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora

della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire

almeno il  giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, fax o e-mail, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno dieci giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

E’ ammessa la possibilità per i partecipanti all’ assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di collegamenti audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso dovrà essere consentito:

  • al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;

  • al Presidente di regolare lo svolgimento dell’assemblea, delle deliberazioni, di far proclamare il risultato delle votazioni;

  • al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

  • a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea con possibilità di trasmettere e ricevere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati mentre, in seconda convocazione, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio

 può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio/Rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio/rendiconto preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;

  • definisce il programma generale annuale di attività;

  • procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone in anticipo il numero degli elementi;

  • elegge e revoca il presidente;

  • determina l’ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;

  • discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri;

  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;

  • discute e decide su tutto l’argomento posto all’Ordine del Giorno.

Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento

 dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera alla presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 5 esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. E’ ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio Direttivo di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di collegamenti audio/video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni, la riunione del Consiglio Direttivo si considererà tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

 

  • elegge tra i propri membri il presidente e lo revoca;

  • elegge tra i propri membri il vice presidente e lo revoca;

  • nomina il tesoriere e il segretario;

  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;

  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

  • conferisce procure generali e speciali;

  • instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;

  • riceve accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; 

  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

  • delibera sull’esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Quando questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. 

CAPO III – IL PRESIDENTE

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; è autorizzato a riscuotere pagamenti di

ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il

Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, egli ne risponde personalmente.

CAPO IV – IL TESORIERE

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci/rendiconti – consuntivo e preventivo – sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Con specifica delega del Consiglio Direttivo, al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, eseguire prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo. 

CAPO V – IL SEGRETARIO

Art. 25. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del libro dei soci;

  • provvede al disbrigo della corrispondenza;

  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

CAPO VI – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26. Il Collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi e quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione.

I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, durano in carica 5 esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

  • decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;

  • parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall’art. 10.

CAPO VII – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 27 Il Comitato Tecnico Scientifico è composto di almeno tre membri, proposti dal Consiglio Direttivo e scelti tra i soci collaboratori dell’associazione o tra altri esperti in vari settori. Possono far parte del Comitato Tecnico Scientifico anche i membri del Consiglio Direttivo. Possono essere chiamati a far parte del Comitato Tecnico Scientifico esperti di livello internazionale per particolari esigenze dell’associazione. La designazione anche temporanea è fatta dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del Consiglio Direttivo ed esprime parare non vincolante su problemi d’interesse tecnico scientifico. Il Comitato elegge al suo interno un presidente ed uno o più coordinatori per i rapporti con il Consiglio Direttivo. Il Comitato rimane in carica per tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili. Un coordinatore del Comitato ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora siano, discussi punti di carattere scientifico. Il Comitato propone all’associazione iniziative in ambiti scientifici che ritiene utili per il perseguimento degli scopi associativi; i suoi membri partecipano all’organizzazione di congressi, di workshop e di tutte quelle iniziative che, direttamente o indirettamente, presentano nel programma informazioni o aggiornamenti sulle materie o sui settori per i quali il Comitato Tecnico Scientifico è stato formato.

CAPO VIII – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea degli Associati, che durano in carica 5 anni e possono essere confermati. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri membri il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’andamento della gestione, allo scopo di verificarne l’aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio/rendiconto consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione ai bilanci/rendiconti annuali; verifica la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell’Associazione, e degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo.

TITOLO V – PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 29. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio presenta all’Assemblea ordinaria per

 l’approvazione: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio

trascorso, o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Art. 30. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote associative e contributi vari;

  2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;

  3. donazioni e lasciti testamentari;

  4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  5. proventi della cessione di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

  7. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. beni immobili e mobili;

  2. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

  3. donazioni, lasciti o successioni;

  4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

 Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più

opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

TITOLO VI – RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

ART. 33. L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

TITOLO VII – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 34. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’Organismo di Controllo di cui alla legge 662/96, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

TITOLO VIII – NORMA FINALE

Art. 35. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi è espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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